Si comunica che è stato emesso il bando pubblico per l’attuazione della campagna apistica 2023, approvato con D.D.G. n. 500 del 16/02/2023. Quanto sopra anche per il rilascio informatico delle domande, che dovrà avvenire entro e non oltre il 15 marzo 2023.
Azioni ammissibili, beneficiari, limite massimo di spesa ed entità del sostegno Sono ammissibili le azioni di cui all’allegato 1I del D.M. 0614768 del 30 novembre 2022, di seguito indicate:
Azione A – Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori.
Azione B – Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, ai fini di: i) lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroasi; ii) prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell’uso di pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione; iii) ripopolamento del patrimonio apistico nell’Unione, incluso l’allevamento delle api, iv) razionalizzazione della transumanza; v) acquisto di attrezzature e sistemi di gestione (hardware e software) per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione delle produzioni dell’alveare destinate al commercio;
B 1) Lotta a parassiti e malattie- es. acquisto di arnie con fondo a rete o modifica di arnie esistenti, acquisto e distribuzione di prodotti veterinari ecc.
Beneficiari: Forme associate di apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti, apicoltori singoli, società apistiche, società cooperative e forme associate con i requisiti di cui al punto 4 del presente bando.
Limite massimo di spesa per le arnie con fondo a rete: € 7.000,00 per gli apicoltori, gli imprenditori apistici, gli apicoltori professionisti, i singoli apicoltori, le società; € 9.000,00 per le cooperative.
Per le associazioni e le cooperative con un numero di soci pari o superiore a nove, l’importo massimo concedibile sarà pari ad € 18.000,00.
Il numero di arnie acquistabili non potrà essere superiore al 70% del numero degli alveari posseduti dall’apicoltore alla data dell’ultimo censimento, nei limiti massimi di spesa sopra citati. Tale percentuale resta valida anche nel caso di acquisto per conto del singolo socio da parte dell’associazione.
Per l’acquisto di arnie il prezzo massimo ammissibile è quello previsto da prezziari
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